Data di pubblicazione: 08 Agosto 2019
Lo sconto in fattura per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico previsto dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019 è ufficialmente applicabile. Agenzia delle Entrate ha infatti emesso l’apposito provvedimento con cui spiega come i contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico possono usufruire della misura.
Ecco in dettaglio di cosa si tratta.
Lo scorso 28 giugno, il DL 34/2019 è stato convertito in legge e, tra gli altri provvedimenti, prevede il cosiddetto “sconto in fattura” applicabile nel caso di interventi di riqualificazione energetica e per rischio sismico degli edifici. Ciò significa che il cliente finale della riqualificazione, al posto delle detrazioni Irpef spalmate su 10 anni, può optare per uno sconto di pari ammontare sul corrispettivo dovuto. In sostanza, se il corrispettivo dovuto è di 10.000 € ne paga solo 5.000. Le imprese che eseguono i lavori (infissi, tetti, pannelli solari, caldaie etc.) possono quindi trasformare l’equivalente dello sconto in credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.
Attenzione però: lo sconto in fattura non vale in caso di semplice ristrutturazione edile e bisogna comunicare all’Agenzia delle Entrate l’adesione alla misura nell’area riservata del sito (o negli uffici dell’Agenzia), pena la perdita di efficacia. La comunicazione va effettuata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.
Nonostante la misura sia ora pienamente operativa, restano le perplessità delle Associazioni di categoria (Anfit, Cna, Confartigianato, LegnoLegno, FederlegnoArredo, Pvc Forum Italia e Unicmi) che da tempo ne sottolineano l’inadeguatezza. In una nota congiunta, infatti, spiegano: «Se un costruttore applicasse lo sconto in fattura a tutti i suoi clienti, la riduzione degli incassi del 50% porterebbe l’azienda a non essere in grado di sostenere né il pagamento dei fornitori, né gli stipendi dei dipendenti e l’Azienda sarebbe destinata alla chiusura entro due anni». Si teme, infatti, che la misura tenda a favorire le grandi imprese fiscalmente capienti, danneggiando gli altri che, come noto, rappresentano la maggior parte del settore, costituito da migliaia di Pmi. «Il costruttore disporrebbe di molto più credito fiscale derivante dalle detrazioni trasformate in sconto in fattura che tasse da pagare e in quel caso le detrazioni andrebbero semplicemente perdute» – continuano le Associazioni nella nota. E concludono: «Ogni anno il mancato recupero del credito fiscale crescerebbe in maniera esponenziale. Sempre che l’impresa non abbia già chiuso prima».
ANFIT consiglia per tanto ai propri iscritti di inserire nelle offerte commerciali e nei preventivi ai clienti il seguente testo:
«Con la presente proposta/offerta la sottoscritta ditta/società dichiara di non essere disponibile ad applicare la nuova e aggiuntiva modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali introdotta dall’art. 10 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 rubricato “Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di rischio sismico”, convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58, consistente nel riconoscimento – in favore dei beneficiari – di uno sconto immediato, in misura corrispondente alla detrazione fiscale, sul corrispettivo ad essa dovuto. Pertanto, il cliente dichiara di essere perfettamente consapevole che con l’accettazione della presente proposta/offerta non potrà esercitare tale facoltà di opzione nei confronti della sottoscritta ditta/società, e potrà avvalersi esclusivamente dell’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali, qualora ne abbia diritto».