Data di pubblicazione: 29 Luglio 2021
Superbonus 110%: un tema sempre più al centro dell’attenzione. Tanto che, secondo i dati Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), a metà maggio 2021 erano già 2 miliardi di euro le detrazioni ottenute grazie al Superbonus 110%.
Incentivi che riguardano anche i serramenti. Tanto che spesso i nostri clienti ci chiedono informazioni sul tema Superbonus 110% e più precisamente su cosa sia compreso o meno in materia di serramenti e prodotti/accessori complementari e quali di questi debbano assolvere ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi). Ci accorgiamo che nonostante se ne parli ormai da diverso tempo, alcuni dubbi rimangono.
Il Decreto sul Superbonus 110% edilizio se da un lato dà giustamente un forte impulso al settore delle costruzioni, con il mirabile fine di ammodernare il patrimonio edilizio italiano, dall’altro lato si rivela inevitabilmente di una certa complessità, poiché tocca discipline e ambiti diversi, come quelli tecnici, normativi e fiscali.
Vediamo quindi di chiarire gli aspetti che possono interessare maggiormente i serramentisti, basandoci anche sulle considerazioni pubblicate da ANIT, www.anit.it. Questa associazione, senza fini di lucro fondata nel 1984, rappresenta Soci Azienda (Produttori di materiali e sistemi per l’isolamento termico e acustico, Produttori di strumenti di misura e laboratori), Soci Individuali (Studi professionali, di progettazione, imprese edili e tecnici del settore) e Soci Onorari (Enti pubblici e privati, Università e Scuole Edili, Ordini professionali). Selezionando i vari quesiti che ci vengono rivolti, ne troviamo due di particolare interesse, ovvero quelli che riguardano i cassonetti.
Rispondiamo con un estratto della tabella – tratta dall’opuscolo ISOLAMENTO DEL CONTORNO SERRAMENTI E 110% – che riporta le modalità di accesso all’Ecobonus e Superbonus nel caso di riqualificazione del cassonetto:
Famiglie di elementi per il Superbonus
Nel momento in cui sono rispettati tutti i requisiti principali per l’accesso (edificio con impianto, legittimamente riscaldato, presenza di intervento trainante, doppio salto di classe…) quali famiglie di elementi possono ricadere nelle spese detraibili del Superbonus 110% o dell’Ecobonus e con che criteri di valutazione dei massimali?
La tabella riassume l’elenco di famiglie di elementi che possono accedere al Superbonus 110% solo se trainati da almeno un intervento trainante:
1 Anche nel caso di intervento realizzato contestualmente all’isolamento termico opaco.
2 L’installazione di “chiusure oscuranti” prevede due possibili casistiche in relazione alla posizione dell’Agenzia delle Entrante nella Circolare 30 del 2020 al punto 4.5.7 che indica che se le chiusure oscuranti sono realizzate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria. Tale approccio è confermato nella predisposizione del portale ENEA per l’asseverazione che prevede di poter indicare la presenza di “chiusure oscuranti” nelle dichiarazioni relative ai serramenti.
3 Il vademecum ENEA per Ecobonus indica che per la nuova installazione di chiusure oscuranti, nel caso di sola sostituzione, deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico.
Sintesi per i cassonetti
Sulla base di quanto indicato nei precedenti paragrafi si propone una sintesi del possibile accesso o meno alle detrazioni, unitamente ad altri interventi, per interventi riguardanti i cassonetti: coibentazione dell’esistente o sostituzione completa. La tabella si interroga individuando i tipi di intervento in corso (isolamento termico opaco e/o sostituzione dei serramenti) e quelli relativi al cassonetto (coibentazione o sostituzione). Sulla base di queste informazioni è possibile capire se si accede e a quali detrazioni.
Il testo che segue riporta cosa non deve assolvere ai suddetti requisiti:
Rispetto dei requisiti CAM
Il requisito del rispetto dei CAM per i materiali isolanti non è un requisito prescritto per tutti i materiali isolanti impiegati in intervento di riqualificazione energetica di un edificio esistente che vuole accedere alle forme di incentivazione del Superbonus 110.
Il requisito del rispetto dei CAM è richiamato esplicitamente solo nell’art. 119 comma 1 che riguarda gli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache. Requisiti da rispettare per i materiali isolanti in accordo con Decreto 11 ottobre 2017 all’articolo 2.4.2.9
Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:
La tabella del decreto specifica i seguenti materiali isolanti: cellulosa, lana di vetro, lana di roccia, perlite espansa, fibre di poliestere, polistirene espanso, polistirene estruso, poliuretano espanso, agglomerato di poliuretano, agglomerati di gomma, isolante riflettente in alluminio.
I requisiti CAM non riguardano materiali isolanti genericamente presenti in altri interventi del 110 che non sono compresi nell’isolamento opaco:
In caso di ulteriori dubbi o domande sul tema è possibile rivolgersi a r.minciotti@maco.eu